Legge regionale 14 maggio 2021 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

Art. 44

(Deroga alla disciplina di attuazione dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005)

1. Con riferimento alla graduatoria relativa al bando 2019 in attuazione dell'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2), alle imprese che hanno beneficiato di una premialità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario), non si applica la riduzione del contributo prevista dall'articolo 30, comma 5 bis, del medesimo regolamento purché l'impresa dimostri l'aumento occupazionale di personale con contratto a tempo indeterminato entro due anni dalla rendicontazione.

2. Il CATT procede alla liquidazione parziale del contributo il cui saldo sarà liquidato quando le imprese avranno comprovato l'aumento occupazionale di personale con contratto a tempo indeterminato di cui al comma 1.