Legge regionale 14 maggio 2021 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

Art. 27

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 24/2019)

1. Alla lettera b) del comma 33 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le parole <<anche mediante delega alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche mediante delega ai rispettivi Comuni sotto il coordinamento della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 33, lettera b), della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).