Legge regionale 14 maggio 2021 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

Art. 23

(Disciplina delle funzioni del Corpo Forestale Regionale)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia pone la tutela delle risorse naturali e dell'ambiente tra le proprie finalità primarie e il Corpo Forestale Regionale (CFR), in virtù dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è l'organo tecnico che esercita sul territorio regionale le attività finalizzate alla tutela delle risorse naturali e forestali e dell'ambiente, con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione del patrimonio boschivo, alla difesa dei boschi dagli incendi, alle attività di soccorso in caso di calamità naturali, di monitoraggio e prevenzione del dissesto idrogeologico e delle valanghe, di tutela delle aree protette e di interesse naturalistico, di monitoraggio, gestione e salvaguardia della flora e della fauna selvatiche. Il CFR svolge altresì attività di studio, ricerca e divulgazione dei principi attinenti la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali e naturali.

2. In considerazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici), fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla legge alle Forze di polizia, all'Autorità di pubblica sicurezza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché ad altri enti, nell'ambito delle attività di cui al comma 1 e nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e di sicurezza, il CFR opera con compiti di polizia in materia forestale, faunistico-venatoria, ittica, di benessere animale, di protezione della natura e dell'ambiente e svolge funzioni di vigilanza, controllo, prevenzione e accertamento degli illeciti nelle materie attribuite dalla legge.

(1)

3. Con successiva legge regionale sarà disciplinata l'organizzazione e il funzionamento del personale del CFR ai fini dell'esercizio delle specifiche attività tecniche e di vigilanza di cui alla presente legge, nel rispetto delle legislazioni statali e regionali di settore e senza oneri a carico della finanza pubblica.

4. Nelle more dell'emanazione della legge regionale di cui al comma 3, con regolamento transitorio emanato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono adeguate l'articolazione e l'organizzazione del CFR.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.