Legge regionale 14 maggio 2021 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

Art. 137

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 12/2016)

1. All'articolo 14 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<

<<1. Nei casi di cui all'articolo 13, commi 1 e 1 bis, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive acquisisce gli atti di assenso delle altre amministrazioni nell'ambito della conferenza di servizi o ai sensi dell'articolo 17 bis della legge 241/1990, ed entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda emette il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o di diniego della stessa.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 1 ter, la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è soggetta al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006.>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione.>>;

d) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.