Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Capo VII
 Disposizioni in materia di infrastrutture, territorio e viabilità
Art. 99
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/2018 - Contributi scuolabus)
2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 10, della legge regionale 20/2018, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 101
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 5/2007)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguente:
<<2 bis. Qualora il piano territoriale infraregionale o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo 42/2004, l'ente di cui al comma 1 provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, e, prima dell'adozione, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. L'ente di cui al comma 1 adotta il piano territoriale infraregionale o sua variante adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinché possa verificarne l'ottemperanza.>>.

Art. 102
 (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 5/2007)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<2 bis. Qualora il PAC o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo 42/2004, il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, e, prima dell'adozione, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. Il Comune adotta il PAC adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinché possa verificarne l'ottemperanza.>>.

Art. 103
 (Inserimento dell'articolo 60 bis nella legge regionale 5/2007)
1.
Dopo l'articolo 60 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 60 bis
 (Direttive, vigilanza e controllo regionale)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 42/2004, esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate ai Comuni.
2. Il Comune delegato trasmette alla Regione, trimestralmente, un elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate, specificando, per ciascun provvedimento, gli estremi identificativi dell'atto e la tipologia dell'intervento autorizzato.
3. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 146, comma 10, del decreto legislativo 42/2004. La struttura regionale competente in materia di paesaggio, accertata anche su istanza di parte l'inerzia del Comune delegato, diffida quest'ultimo a provvedere entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l'inerzia, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale, la quale delibera sull'esercizio del potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta, da scegliersi tra i soggetti iscritti ad apposito Albo, che provvede entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di parte. Fino alla data di nomina del commissario ad acta resta salva la facoltà del Comune delegato di provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.
4. La Regione istituisce l'Albo dei commissari ad acta in materia paesaggistica cui possono richiedere l'iscrizione i soggetti interessati in possesso di diploma di laurea o diploma universitario attinente la materia del paesaggio, iscritti all'Albo o al Collegio professionale laddove esistente, e che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia per un periodo non inferiore ai dieci anni comprovato dal curriculum individuale. I compensi spettanti al commissario ad acta sono a carico del Comune delegato inerte.>>.

Art. 104
 (Modifiche all'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007)
1. All'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
d)
dopo il comma 18 è inserito il seguente:
<<18 bis. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici generali comunali di cui all'articolo 57 quater, comma 2, lettere a) e b), per i quali è stato acquisito il parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune provvede, dopo l'approvazione, ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 7.>>.

Art. 107
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o dai precedenti; gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono:
1) l'inserimento, la modifica, il ripristino o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e degli impianti dell'edificio stesso;
2) la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti;
3) salvo quanto disposto ai punti 4) e 5), la demolizione, totale o parziale, e la ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità e di quella sulla prevenzione incendi, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. È altresì ricompresa la demolizione di edifici a destinazione residenziale, ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica dagli strumenti di pianificazione vigenti, con successiva ricostruzione in altra zona territoriale omogenea a destinazione residenziale ricadente nello stesso Comune. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Tali interventi possono prevedere, altresì, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana come definiti a livello comunale, nelle more di apposita legislazione regionale. In tali interventi possono essere mantenute o aumentate le distanze preesistenti, anche se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto del Codice civile. Gli incrementi volumetrici possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti;
4) gli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché quelli di ricostruzione o ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attuati nelle zone omogenee A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, o su singoli edifici o aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, fatte salve le previsioni legislative e le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti, dei regolamenti edilizi e dei pareri degli enti preposti alla tutela;
5) gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti attuati sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica adeguati o conformati al Piano paesaggistico regionale e i pareri degli enti preposti alla tutela;>>;

Art. 115
 (Inserimento dell'articolo 40 ter nella legge regionale 19/2009)
1.
Dopo l'articolo 40 bis della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 40 ter
 (Stato legittimo degli immobili)
1. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
2. La presente legge riconosce e valorizza le funzioni di certificazione e di attestazione di conformità svolte nell'interesse generale dai tecnici abilitati nello svolgimento degli incarichi di progettista, direttore dei lavori e collaudatore delle opere edilizie. Le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati costituiscono, nei casi previsti dalla presente legge, accertamento dei fatti oggetto delle medesime, fatti salvi gli esiti delle verifiche svolte, anche con modalità a campione, da parte delle amministrazioni competenti.>>.

Art. 120
 (Inserimento degli articoli 53 bis e 53 ter nella legge regionale 19/2009)
1.
Dopo l'articolo 53 della legge regionale 19/2009 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 53 bis
 (Recupero in autotutela del patrimonio edilizio esistente al 19 novembre 2009 al fine della promozione del miglioramento urbanistico dell'edificato)
1. Al fine del recupero e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009, favorendo anche la fruibilità delle misure fiscali di incentivazione connesse a tali finalità, la Regione promuove iniziative di recupero di conformità in autotutela del patrimonio edilizio esistente secondo la disciplina di cui al presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle diverse discipline di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per il patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009 interessato da interventi realizzati in assenza di atto abilitativo o con difformità rispetto allo stesso, riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 16, 16 bis e 17, la conformità è acquisita con la presentazione di una dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 21, con la quale il soggetto si obbliga alla realizzazione degli interventi necessari a rendere l'edificio o l'unità immobiliare conforme rispetto alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione. Con la dichiarazione il soggetto obbligato presenta:
a) un rilievo dello stato di fatto e della consistenza attuale con evidenza delle difformità realizzate rispetto allo stato legittimo dell'immobile e della superficie così ottenuta;
b) la descrizione degli interventi che il soggetto si obbliga a realizzare per rendere l'edificio o l'unità immobiliare conforme rispetto alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione, tenuto conto delle misure di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio esistente di cui al Capo V;
c) la ricevuta di pagamento dell'oblazione dovuta in rapporto alla superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformità, calcolata in base alla disciplina definita all'articolo 49, comprese le riduzioni ivi previste; nel caso in cui non emergano ulteriori superfici imponibili ottenute in conseguenza della difformità, il pagamento è dovuto nella misura fissa di 516 euro;
d) la richiesta di titolo edilizio o la presentazione di altro atto abilitativo idoneo alla realizzazione degli interventi descritti alla lettera b).
3. La trasformazione fisica o funzionale può comportare un organismo edilizio anche diverso da quello autorizzato originariamente, purché conforme alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della dichiarazione di recupero di conformità in autotutela.
4. Prescindendo dalla sussistenza dell'agibilità o abitabilità originaria, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di recupero va presentata la segnalazione certificata di agibilità, ai sensi dell'articolo 27, con la quale viene confermata la conformità dell'opera alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della dichiarazione, nonché alle altre condizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.
5. Il titolo edilizio o altro atto abilitativo di cui al comma 2, lettera d), non possono essere oggetto di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori. Alla scadenza dello stesso termine, il titolo o altro atto abilitativo decadono e vengono meno gli effetti di conformità acquisiti con la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, ferma restando la restituzione dell'oblazione versata.
Art. 53 ter
 (Recupero in autotutela del patrimonio edilizio esistente al 19 novembre 2009 al fine della promozione dell'efficientamento energetico e dell'uso di fonti rinnovabili)
1. Al fine della promozione dell'efficientamento energetico e dell'uso di fonti rinnovabili, favorendo la fruibilità delle misure fiscali di incentivazione connesse a tali finalità, la Regione promuove iniziative di recupero di conformità in autotutela del patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009 e interessato da interventi realizzati in assenza di atto abilitativo o con difformità rispetto allo stesso, riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 16, 16 bis e 17, secondo la disciplina di cui al presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle diverse discipline di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per l'edificio o unità immobiliare o parte di essi interessati dall'intervento di efficientamento energetico o dall'uso di fonti rinnovabili, la conformità è acquisita all'atto della presentazione di una dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela dell'edificio o dell'unità immobiliare in tutto o in parte interessati dall'intervento, presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 21, a corredo della quale sono allegati:
a) un rilievo dello stato di fatto e della consistenza attuale, con evidenza delle difformità realizzate rispetto allo stato legittimo dell'immobile e della eventuale superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformità, nonché dell'epoca di realizzazione delle stesse;
b) la descrizione degli interventi di efficientamento energetico o finalizzati all'uso di fonti rinnovabili, che il soggetto si impegna a eseguire in conformità alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione di recupero di conformità in autotutela;
c) la ricevuta di pagamento dell'oblazione dovuta in rapporto alla superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformità, calcolata in base alla disciplina definita all'articolo 49, comprese le riduzioni ivi previste; nel caso in cui non emergano ulteriori superfici imponibili ottenute in conseguenza della difformità, il pagamento è dovuto nella misura fissa di 516 euro;
d) ove il fabbricato o l'unità immobiliare ne siano sprovvisti, la segnalazione certificata di agibilità, che attesta la conformità dell'immobile o dell'unità immobiliare alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela di cui al presente comma, nonché la sussistenza delle ulteriori condizioni di agibilità indicate nell'articolo 27, comma 1, con riferimento alla disciplina vigente all'epoca dell'originaria realizzazione, specificatamente indicata nella medesima dichiarazione;
e) la richiesta di titolo edilizio o la presentazione di altro atto abilitativo idoneo alla realizzazione degli interventi di promozione dell'efficientamento energetico o finalizzati all'uso di fonti rinnovabili.
3. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori va presentata la segnalazione certificata di agibilità in relazione alla parte di edificio o unità immobiliare interessata dall'intervento, ove dovuta ai sensi dell'articolo 27.
4. Il titolo edilizio o altro atto abilitativo di cui al comma 2, lettera e), non possono essere oggetto di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori. Alla scadenza dello stesso termine, il titolo o altro atto abilitativo decadono e vengono meno gli effetti di conformità acquisiti con la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, ferma restando la restituzione dell'oblazione versata.>>.

Art. 121
 (Inserimento dell'articolo 56 bis nella legge regionale 19/2009)
1.
Dopo l'articolo 56 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 56 bis
 (Sostituzione per demolizione d'ufficio delle opere abusive)
1. In attuazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, ovvero entro novanta giorni dalla notifica della diffida ad adempiere al Comune di cui all'articolo 53, comma 3, la competenza nel procedimento di demolizione d'ufficio può essere trasferita dal Comune all'ufficio del Prefetto, il quale provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del Comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il Prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
2. I responsabili del Comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del Prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per consentire di provvedere alla loro demolizione.>>.

Art. 122
 (Rendicontazione di contributi)
1. In relazione ai procedimenti contributivi attivati ai sensi dell'articolo 5, commi da 25 a 27, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), e dell'articolo 5, commi da 12 a 18, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per i quali la documentazione di rendicontazione non sia già stata prodotta alla data di entrata in vigore della presente legge, la rendicontazione dei finanziamenti è effettuata esclusivamente attraverso la presentazione di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sulla base della modulistica predisposta dalla struttura competente, attestanti il rispetto della normativa, i requisiti di accesso e le condizioni stabiliti nella normativa, nei regolamenti, nei bandi o avvisi di riferimento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 12, L. R. 21/2021
2 Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 8/2022
3 Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 123
 (Modifiche all'articolo 166 della legge regionale 26/2012)
1. All'articolo 166 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), sono apportate le seguenti modifiche: