Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Capo VI
 Disposizioni in materia di patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Art. 87
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 10/2017)
1.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), la parola: <<locali>> è soppressa.

Art. 88
 (Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 10/2017)
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 10/2017, come inserito dal comma 1, sono previste minori entrate per complessivi 177.742,48 euro, suddivisi in ragione di 35.548,50 euro per l'anno 2021 e di 71.096,99 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) e minori spese per pari importo per gli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 89
 (Inserimento degli articoli 57 ter e 57 quater nella legge regionale 10/2017)
1.
Dopo l'articolo 57 bis della legge regionale 10/2017 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 57 ter
 (Indennità per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo)
1. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo di beni del demanio marittimo di cui alla legge regionale 22/2006 e alla legge regionale 10/2017, è tenuto al pagamento di un'indennità pari al valore del canone di concessione vigente al momento della richiesta da parte della struttura competente in materia di demanio marittimo, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualità o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo.
Art. 57 quater
 (Canone per emungimento)
1. Il canone annuo dovuto per l'emungimento di acqua dagli ambiti di cui alla legge regionale 22/2006, alla legge regionale 17/2009 e alla legge regionale 10/2017 è determinato in 0,18 euro al metro cubo di acqua prelevata. Tale valore viene aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, come determinato con decreto del Ministero competente in materia di demanio marittimo.>>.

Art. 94
 (Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 17/2009)
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 17/2009, come sostituito dal comma 1, sono previste minori entrate per complessivi 90.000 euro, in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2022-2023 a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) e minori spese per pari importo per gli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 97
 (Demanio regionale)
1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), anche a seguito del trasferimento delle strade provinciali alla Regione per effetto della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in sede di revisione catastale la Regione può, con decreto del Direttore del Servizio demanio, previa deliberazione della Giunta regionale, disporre l'accorpamento al demanio stradale regionale o al demanio ferroviario regionale delle porzioni di terreno utilizzate a uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari, i quali devono sostenere tutti gli oneri connessi alla suddetta procedura.