Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversitą, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivitą produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilitą, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 9
1. L'Amministrazione regionale sostiene le Strategie Territoriali riferite alle Aree Interne della Regione gią interessate dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e alla quarta area, individuata come Area Interna regionale in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 46, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), con particolare riferimento alla possibilitą di usufruire, in via prioritaria per tutte e quattro le aree, dei finanziamenti della programmazione comunitaria 2021-2027 e dei cofinanziamenti nazionali.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 31, L. R. 16/2021
2 La rubrica del presente articolo <<(Disposizioni contabili e intersettoriali)>> va correttamente intesa: <<(Sostegno alle Strategie Territoriali riferite alle aree interne della Regione e utilizzo dei finanziamenti della programmazione comunitaria 2021-2027)>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. dd. 24/11/2021, n. 47.