Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversitā, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 89
 (Inserimento degli articoli 57 ter e 57 quater nella legge regionale 10/2017)
1.
Dopo l'articolo 57 bis della legge regionale 10/2017 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 57 ter
 (Indennitā per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo)
1. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo di beni del demanio marittimo di cui alla legge regionale 22/2006 e alla legge regionale 10/2017, č tenuto al pagamento di un'indennitā pari al valore del canone di concessione vigente al momento della richiesta da parte della struttura competente in materia di demanio marittimo, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualitā o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo.
Art. 57 quater
 (Canone per emungimento)
1. Il canone annuo dovuto per l'emungimento di acqua dagli ambiti di cui alla legge regionale 22/2006, alla legge regionale 17/2009 e alla legge regionale 10/2017 č determinato in 0,18 euro al metro cubo di acqua prelevata. Tale valore viene aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, come determinato con decreto del Ministero competente in materia di demanio marittimo.>>.