Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023
Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversitą, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivitą produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilitą, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 71
(Interventi regionali di politica del lavoro)
1. Ai fini del finanziamento previsto dall'
articolo 57 bis, comma 2, della legge regionale 18/2005 a favore delle componenti del Friuli Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea sono ammissibili le quote versate e le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.