Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 69
(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 26/2020 in materia di lavoro)
1.
Dopo il
comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è inserito il seguente:
<<10 bis. Al fine di promuovere la più ampia diffusione della cultura della sicurezza e della regolarità lavorativa, con particolare riferimento al settore edile, sull'intero territorio regionale, i progetti di cui al comma 10 possono essere realizzati anche a favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dei loro studenti e delle rispettive famiglie, nonché a favore di lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile.>>.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 8, comma 10 bis, della legge regionale 26/2020, come inserito dal comma 1, si provvede, per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.