Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversitā, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 64
 (Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. In considerazione delle ripercussioni causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per sostenere le attivitā dei soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), penalizzati dall'emergenza sanitaria, la Regione č autorizzata a concedere contributi "una tantum" ai medesimi soggetti a copertura di spese sostenute dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale), e fino alla data del 31 maggio 2021, strettamente collegate ai fini propri dell'ente e volte alla continuitā, ripresa e messa in sicurezza dell'attivitā annuale. Le spese sono riferite alla gestione degli immobili utilizzati per le attivitā, ai costi di igienizzazione degli ambienti e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di distanziamento sociale per l'attuazione di misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, agli oneri assicurativi, alle utenze, ai compensi per adempimenti che richiedono assistenza professionale, nel limite massimo di 1.500 euro per ciascun richiedente.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilitā finanziaria e sulla base delle domande pervenute entro il 30 giugno 2021. Le modalitā di richiesta ed erogazione del contributo e le tipologie di spesa ammissibili sono disciplinate con avviso adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sicurezza, polizia locale e politiche dell'immigrazione.
3. Per le finalitā di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.