Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024
Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversitą, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivitą produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilitą, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 62
(Ammissibilitą delle domande di contributo in materia di corregionali all'estero)
1. In considerazione delle ripercussioni sulle attivitą degli enti, delle associazioni e delle istituzioni dei corregionali all'estero causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le finalitą dell'
articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), sono considerate ammissibili le domande di contributo per l'anno 2021 presentate entro il 31 gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitą culturali) - Programma n. 2 (Attivitą culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.