Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 48
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 18/2015)
1.
Dopo il comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è aggiunto il seguente:
<<8 bis. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva o del soggetto gestore degli alloggi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in qualità di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, in applicazione di quanto previso dall'articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).>>.