Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024
Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 36
(Modifiche alla legge regionale 42/2017)
1.
All'articolo 27 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 le parole <<nell'intero anno solare>> sono sostitute dalle seguenti: <<tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno>>;
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. L'ETPI rilascia la licenza di pesca sportiva a chi supera un esame che si svolge innanzi a una Commissione nominata dall'Ente medesimo. La licenza rilasciata dall'ETPI è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco e ha durata e validità illimitate.>>;
c)
al comma 5 le parole <<
nell'intero anno solare>> sono sostituite dalle seguenti: <<
tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno>>;
d)
alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: <<
In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.>>;
e)
alla lettera c) del comma 11 dopo le parole <<
licenza di pesca sportiva>> sono aggiunte le seguenti: <<
di cui ai commi 4 e 5>>;
f)
( ABROGATA )
2.
All'articolo 29 della legge regionale 42/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. La licenza di pesca professionale è valida per cinque anni; è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco ed è accompagnata dal documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca. Il documento per le registrazioni è acquisito dall'ETPI al 31 dicembre di ogni anno anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.>>;
b)
alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: <<
In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.>>.
3.
All'articolo 44 della legge regionale 42/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il numero 5) della lettera a) del comma 1 è sostituito dal seguente:
<<5) violazione dell'obbligo di esibire i documenti e gli oggetti inerenti l'esercizio della pesca di cui all'articolo 27, comma 9;>>;
b)
il numero 1) della lettera a) del comma 2 è sostituito dal seguente:
<<1) del periodo in cui è consentito trattenere i relativi esemplari, delle quantità massime, del numero delle catture e dei limiti di taglia previsti, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c);>>;
c)
all'alinea del comma 3 le parole <<
La sanzioni di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Le sanzioni di cui al comma 2>>.
5.
All'articolo 46 della legge regionale 42/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al numero 1) della lettera c) del comma 1 e al numero 1) della lettera d) del comma 1 le parole <<
comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<
comma 3>>;
b)
( ABROGATA )
Note:
1 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 9, lettera c), L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 27, c. 14 bis, L.R. 42/2017.
2 Lettera b) del comma 5 abrogata da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 46, c.1, lett. d), n. 3), L.R, 42/2017.