Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversitā, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 30
 (Disposizioni transitorie in materia di raccolta dei funghi epigei e modifica all'articolo 15 alla legge regionale 25/2017)
1. Per il 2021, al fine di contemperare le esigenze di decentramento delle funzioni con quelle sottese alla semplificazione degli adempimenti burocratici a favore dei cittadini, la raccolta dei funghi epigei di cui alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), avviene nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) per l'istruttoria delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi di cui all'articolo 2 della legge regionale 25/2017 e delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione di cui all'articolo 6 della legge regionale 25/2017, gli Enti di decentramento regionale (EDR) possono avvalersi del supporto della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche secondo le modalitā concordate con la medesima;
b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 25/2017, la raccolta dei funghi č consentita anche in tutto il territorio regionale a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 della legge regionale 25/2017 e della ricevuta del versamento alla Regione del contributo annuale stabilito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 25/2017 e la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge medesima;
3. Le entrate di cui al comma 1, lettera b), sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Per le finalitā previste dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 25/2017, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 61, lettera e), L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 3, L.R. 25/2017, con effetto dall'1/1/2022.