Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversitā, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 171
 (Disposizioni per la proroga dei procedimenti contributivi degli enti del Terzo settore)
1. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19, per gli enti del Terzo settore beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 8, commi da 31 a 33 bis, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilitā 2020), e dal decreto del Presidente della Regione 31 luglio 2020, n. 102/Pres. (Regolamento in materia di contributi a favore degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore)), la scadenza del termine per la conclusione delle progettualitā previsto all'articolo 3, comma 8, del richiamato regolamento č prorogata di novanta giorni e la scadenza del termine per la rendicontazione previsto all'articolo 6, comma 1, del medesimo regolamento č prorogata di sessanta giorni.