Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversitą, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivitą produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilitą, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 166
 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 19/2003)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Le aziende oltre a quanto previsto dal comma 1 possono adottare la sola contabilitą economico patrimoniale.
1 ter. Al fine della trasformazione prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), tutte le aziende adottano la contabilitą economico patrimoniale a partire dall'esercizio dell'anno 2021. La Regione adotta un regolamento di contabilitą e un modello di bilancio economico patrimoniale, al fine di rendere omogenee e confrontabili le informazioni contenute nei documenti contabili, a cui si conformano i regolamenti aziendali previsti all'articolo 10.>>.