Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 164
(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 20/2012)
1.
All'articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a) sono gestite da associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;>>;
b)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;>>;
c)
la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<d) svolgono esclusivamente il servizio di ricovero animali.>>;
>>;
d)
al comma 7 dopo le parole <<
responsabile sanitario.>> sono aggiunte le seguenti: <<
Il responsabile sanitario della struttura di ricovero e custodia convenzionata, a decorrere dall'1 gennaio 2022, non deve essere convivente, né legato da rapporti di coniugio, unione civile, parentela o affinità fino al quarto grado con le persone fisiche o con i soci delle persone giuridiche proprietarie o gestrici della struttura. Il responsabile sanitario attua i programmi per aumentare gli indici di adottabilità e sottoscrive le schede sanitarie e comportamentali di ciascun cane ricoverato.>>.