Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversitą, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivitą produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilitą, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 154
(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 21/2020)
1.
All'articolo 21 della legge regionale 21/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<
dovuto dal concessionario>> sono inserite le seguenti: <<
ai sensi della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale),>>;
b)
al comma 2 le parole <<
previo parere>> sono sostituite dalle seguenti: <<
previa acquisizione dei pareri del Ministero dello sviluppo economico e>>;
c)
dopo la lettera b) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:
<<b bis) i criteri di riparto dei canoni di cui al comma 1 relativi alle concessioni di derivazione d'acqua interregionali di cui all'articolo 4;