Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024
Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversitā, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 150
(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 21/2020)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21/2020 č aggiunto il seguente:
<<1 bis. Ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), č attribuito un valore da un minimo di 10 punti a un massimo di 25 punti e ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere e), g), h), i) e j), č attribuito un valore da un minimo di 2 punti a un massimo di 10 punti, per un totale di 100 punti.>>.