Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversitą, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivitą produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilitą, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 129
 (Norme transitorie sul procedimento unico di cui alla legge regionale 19/2012)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, della legge regionale 19/2012 , come modificato dall'articolo 127, comma 1, lettere b) e c), si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 26, L. R. 13/2021