Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversitā, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 119
(Modifica all'articolo 52 della legge regionale 19/2009)
1.
Dopo il
comma 3 bis dell'articolo 52 della legge regionale 19/2009 č aggiunto il seguente:
<<3 ter. La sanzione pecuniaria di cui al presente articolo č ridotta:a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 765/1967;
b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 10/1977;
c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge regionale 52/1991;
d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.