Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversitā, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 112
(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 19/2009)
1.
All'articolo 37 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 č sostituito dal seguente:
<<1. Al fine della promozione del rendimento energetico nell'edilizia trova applicazione quanto previsto dall'
articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), comprese le misure derogatorie ivi previste.>>;
b)
il comma 2 č sostituito dal seguente:
<<2. Gli interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature, degli elementi di copertura e dei solai interpiano, necessari a ottenere una riduzione dei limiti di trasmittanza o un miglioramento dell'isolamento acustico o un miglioramento statico, sono realizzabili in deroga alle distanze e alle altezze previste dagli strumenti urbanistici, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e nella misura massima di 30 centimetri per il maggior spessore degli elementi di copertura e solai interpiano.>>;
c)
il comma 3 č abrogato;
d)
nella rubrica dopo la parola <<
energetico>> sono inserite le seguenti: <<
, dell'isolamento acustico e del miglioramento statico>>.