Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversitā, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 11
(Aiuti alle filiere agroalimentari nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19)
1.
La Regione, nella situazione emergenziale derivante dagli effetti della Pandemia COVID-19, promuove e incentiva lo sviluppo delle filiere agroalimentari regionali attribuendo alle stesse un ruolo strategico nelle proprie politiche:
a) di mantenimento e potenziamento del tessuto produttivo;
b) di sostegno al presidio del territorio e di tutela e prevenzione dei rischi idrogeologici;
c) di rafforzamento della sostenibilitā dei sistemi produttivi.
2. Per le finalitā di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale č autorizzata a prevedere, nell'ambito e in conformitā al Programma Anticrisi COVID-19 istituito dall'
articolo 12 della legge regionale 5/2020 l'erogazione di finanziamenti agevolati tramite le disponibilitā del Fondo di rotazione regionale con la rinuncia, da parte dell'Amministratore del Fondo, a progetti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento nel rispetto dell'importo massimo previsto dall'
articolo 3, comma 39, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).
3.
I finanziamenti di cui al comma 2 sono erogati alle imprese che attuano in forma congiunta e integrata progetti di investimento diretti:
a) ad aumentare l'efficienza e la competitivitā nel comparto della carne e nel comparto lattiero-caseario;
b) a ripristinare e sviluppare le colture del castagno, del noce, del nocciolo, dell'olivo e della canapa nei territori vocati;
c) a impiegare materiali, tecnologie, mezzi non inquinanti e sistemi sostenibili per la produzione e la distribuzione, anche a domicilio, dei prodotti nel comparto del latte e dei suoi derivati.
4. Per le finalitā previste dal comma 2 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.