Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024
Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversitā, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 93
(Inserimento dell'articolo 20 bis nella legge regionale 17/2009)
1.
Dopo l'
articolo 20 della legge regionale 17/2009 č inserito il seguente:
<<Art. 20 bis
(Funzioni delle Comunitā di montagna)
1. Le Comunitā di montagna esercitano le seguenti funzioni:b) riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di cui alla lettera a).>>.