Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024
Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversitą, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivitą produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilitą, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 63
(Disposizioni per i contributi in materia di corregionali all'estero)
1. In considerazione delle ripercussioni sulle attivitą degli enti, delle associazioni e delle istituzioni dei corregionali all'estero causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere i soggetti beneficiari di cui all'
articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 7/2002, per il contributo relativo agli anni 2020 e 2021 sono ammissibili a rendicontazione le spese istituzionali e di funzionamento fino a concorrenza del contributo concesso.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitą culturali) - Programma n. 2 (Attivitą culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.