Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024
Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversitā, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 116
(Modifica all'articolo 45 della legge regionale 19/2009)
1.
Dopo il comma 2 dell'all'
articolo 45 della legge regionale 19/2009 č inserito il seguente:
<<2 bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 č ridotta:a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 765/1967;
b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilitā dei suoli);
c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);
d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.