Legge regionale 08 aprile 2021 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

TITOLO IV

CLAUSOLA VALUTATIVA E NORME FINALI

Capo I

Clausola valutativa

Art. 34

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di tutela della sicurezza urbana e territoriale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta tra i vari aspetti:

a) le attività di analisi e valutazione svolte dall'Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza di cui all'articolo 3;

b) lo stato di avanzamento degli interventi attivati dal Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata previsto all'articolo 6, con particolare riferimento agli esiti conseguiti dagli accordi, dai patti e dalla progettazione di cui all'articolo 5;

c) la distribuzione e le modalità di impiego dei volontari per la sicurezza previsti dall'articolo 10 e la durata e i contenuti dei percorsi formativi a essi dedicati; le attività svolte nell'ambito delle forme di cittadinanza attiva e dei controlli di vicinato previsti dall'articolo 11;

d) l'organizzazione e le dotazioni dei Corpi di polizia istituiti dai Comuni e le modalità di gestione associata delle funzioni di polizia locale attivate ai sensi dell'articolo 18, verificando il rispetto degli standard minimi previsti in termini di unità operativa per abitante e la capacità di coordinare gli interventi di controllo del territorio.

2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

3. In sede di prima applicazione la relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 dicembre 2022.

Capo II

Norme finali

Art. 35

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale);

b) i commi 36, 37 e 39 dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

c) l'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

d) il comma 57 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)).

e) il comma 87 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

f) il comma 71 dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012));

g) gli articoli 43 e 44 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);

h) l'articolo 56 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali);

i) il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);

j) l'articolo 29 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda);

k) gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 56 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012);

l) gli articoli 17 e 18 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016);

m) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture);

n) i commi 39, 40, 41 e 42 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);

o) il comma 93 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);

p) il comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

q) i commi 20 e 22 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);

r) i commi 72, 73 e 74 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);

s) il comma 5 dell'articolo 6 e l'articolo 7 della legge regionale 8 marzo 2019, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali);

t) i commi 84, 85, 86, 87, 88 e 89 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);

u) l'articolo 21 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)).

Art. 36

(Norme transitorie)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 127 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)).

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 95 (Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)).

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 2, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2011, n. 12 (Regolamento recante norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla Polizia locale, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)).

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29, comma 6, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 235 (Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale Giornata della polizia locale ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)).

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 2018, n. 1 (Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi di Polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)).

7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 41 (Regolamento recante la disciplina dei gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)).

8. Per l'anno 2021, le risorse di cui al all'articolo 16, comma 5, sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione al Comune capoluogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16, comma 4.

9. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano funzioni di comandante o responsabile di polizia locale sono iscritti, su istanza, nell'elenco di cui all'articolo 22, comma 1, anche in deroga al requisito di anzianità previsto dal medesimo articolo.

10. Nelle more dell'attivazione del primo corso-concorso regionale di cui all'articolo 25, comma 1, sono fatte salve, sino al relativo esaurimento, tutte le procedure concorsuali volte all'assunzione di personale da parte dei singoli enti locali, già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge ovvero avviate successivamente all'entrata in vigore della stessa.

11. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all'articolo 28 è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 37

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 45.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per l'anno 2021, di 15.000 euro per l'anno 2022 e 15.000 euro per l'anno 2023 a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 16, comma 7, e 18, comma 1, si provvede, relativamente alla spesa di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Per le finalità di cui agli articoli 6, 10 e 15, comma 5, si provvede, relativamente alla spesa di parte capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Per le finalità di cui all'articolo 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Per le finalità di cui all'articolo 16, commi da 1 a 5, è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2021, di 30.000 euro per l'anno 2022 e 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

8. Per le finalità di cui all'articolo 26 si provvede, a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

9. Per le finalità di cui all'articolo 29 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

10. Per le finalità di cui all'articolo 32 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2021, di 50.000 euro per l'anno 2022 e 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 dalla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

12. Per le finalità di cui all'articolo 33 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante storno per la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

14. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 33, comma 2, verranno accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

15. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

16. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 15, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).