Legge regionale 08 aprile 2021 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

Art. 10

(Volontari per la sicurezza)

1. Al fine di favorire il rispetto della legalità e migliorare la qualità della convivenza civile, la Regione promuove l’impiego delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, ivi comprese le associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine e alle Forze armate, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi da 40 a 44, della legge 94/2009 , dal decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2009 (Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94), e dalle altre leggi statali e regionali in materia.

(1)

2. La Regione individua nel 5 dicembre, Giornata internazionale del volontariato, la data per celebrare, a cura delle Amministrazioni locali, la "Giornata regionale dei Volontari per la Sicurezza", quale occasione per la valorizzazione e la promozione delle attività di cui al comma 1.

3. I volontari, organizzati in forma non associativa secondo la disciplina di cui al comma 5, assicurano una presenza attiva sul territorio, finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza, anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi, con specifico riferimento all'informazione, all'educazione e al supporto per la sicurezza stradale.

(2)

4. Il comandante del Corpo o responsabile del Servizio di polizia locale predispone giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attività, con i nomi dei volontari, i compiti e luoghi d'impiego, e lo tiene a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza per almeno un anno.

5. Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con regolamento i requisiti di onorabilità e i compiti demandati ai volontari, specificando:

a) le modalità esecutive del servizio svolto;

b) le dotazioni obbligatorie e i dispositivi di protezione individuale di cui il personale volontario è fornito;

c) la formazione necessaria per l'acquisizione delle competenze individuali o delle abilitazioni richieste;

d) la copertura assicurativa da garantire per l'esercizio delle attività.

(3)

6. I volontari che superano i corsi formativi organizzati dagli enti locali sono iscritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, tenuto presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale. Con lo stesso regolamento di cui al comma 5 sono disciplinate le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco dei volontari per la sicurezza, nonché le procedure di iscrizione e le cause e modalità di cancellazione.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 6, lettera h), L. R. 16/2021

Comma 3 sostituito da art. 9, comma 6, lettera i), L. R. 16/2021

Parole aggiunte al comma 5 da art. 9, comma 6, lettera j), L. R. 16/2021