Legge regionale 08 aprile 2021, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.
TITOLO III
 ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE
Art. 12
 (Esercizio delle funzioni di polizia locale)
1. I Comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i Comuni organizzano, in forma singola o associata, i Corpi o i Servizi di polizia locale, in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti a essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.
3. I Corpi e i Servizi di cui al comma 2 svolgono, nell’ambito delle competenze istituzionali e dell’autonomia organizzativa dell’ente locale di cui fanno parte, le seguenti funzioni:
a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza degli enti locali da cui dipendono;
b) vigilano sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
c) prestano servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta;
e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali degli enti locali;
f) collaborano, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
g) esercitano le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente e in materia urbanistico-edilizia;
h) esercitano le funzioni di polizia amministrativa;
i) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale;
j) esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi della normativa statale;
k) forniscono supporto all'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
l) svolgono servizio di rappresentanza e di scorta del gonfalone.
4. Al sindaco o all'assessore da lui delegato, ovvero al Presidente delle Comunità di cui all'articolo 18, comma 2, ovvero al sindaco o all'assessore da lui delegato individuato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), competono la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire le direttive al comandante del Corpo o responsabile del Servizio di polizia locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 6, lettera k), L. R. 16/2021
Art. 13
 (Ambito territoriale di riferimento dei Corpi di polizia locale)
1. Il funzionamento e l'organizzazione dei Corpi di polizia locale sono improntati a principi di efficienza, efficacia e continuità operativa in considerazione delle condizioni demografiche, morfologiche, economiche e sociali del territorio di appartenenza, ivi compresa la sua eventuale inclusione nelle aree di applicazione delle norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute.
2. Sono denominati Distretti gli ambiti territoriali dei Corpi di polizia locale di cui all'articolo 14, comma 2, dei Comuni singoli o associati.
3. I Corpi di polizia locale di cui al comma 2 assumono la denominazione di Corpo del Distretto di polizia locale.
4. Nei Distretti costituiti dalle forme collaborative di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), possono essere individuate zone omogenee, denominate Presidi, il cui ambito territoriale corrisponde a uno o più enti locali del medesimo Distretto, quali unità di decentramento operativo del Distretto medesimo.
5. I Comuni singoli e le forme collaborative di cui alla legge regionale 21/2019 dotati di Corpi di polizia locale in Distretti contermini possono stipulare convenzioni per l'esercizio associato di funzioni di polizia locale in ambiti denominati Area interdistrettuale di polizia locale, fermo restando che ogni Distretto esercita le specifiche funzioni nell'ambito territoriale di competenza.
Art. 14
 (Principi organizzativi)
1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, i Comuni istituiscono i Corpi di polizia locale, in forma singola o associata, secondo gli standard qualitativi fissati dal presente articolo e ne regolamentano l'organizzazione e il funzionamento in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
2. Per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana, nonché che assicuri lo svolgimento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, compresa la rilevazione di incidenti stradali, con garanzia di reperibilità su almeno due turni di servizio.
3. Nei Comuni nei quali non è istituito il Corpo di cui al comma 2, le funzioni di polizia locale sono svolte dai Servizi di polizia locale, la cui figura apicale è il responsabile del Servizio.
5. Le attività di polizia locale sono svolte in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all'utilizzo dell'abito civile.
6. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, l'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernente l'esclusione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale militare, per quello delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti dei rispettivi enti locali per esigenze di carattere stagionale.
7. Nelle unità operative di cui al comma 4 si computano le figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, considerando anche i rapporti di lavoro a tempo parziale per esigenze di carattere stagionale di cui al comma 6.
Art. 15
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, esercita in materia di polizia amministrativa locale funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati atti di indirizzo e standard organizzativi relativi all'attività della polizia locale e sono definiti i criteri integrativi dei requisiti minimi di omogeneità della dotazione organica dei Corpi di polizia locale in relazione alla densità della popolazione residente, all'estensione territoriale e alla rete viaria, all'intensità dei flussi di circolazione, di pendolarismo e turistici, al patrimonio ambientale, allo sviluppo edilizio, industriale e commerciale e ad ogni altro parametro socio-economico pertinente.
3. La Regione attua il coordinamento dell'organizzazione della polizia locale anche mediante l'adozione dei regolamenti previsti dall'articolo 31.
4. La Regione definisce le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio di polizia locale e promuove l'adozione sul territorio regionale di una modulistica unica in versioni plurilingui nei territori di insediamento delle minoranze linguistiche riconosciute e di programmi gestionali unici. A tal fine, attraverso la struttura regionale competente in materia di polizia locale sente le altre Direzioni regionali competenti per materia o altri soggetti istituzionali, per orientare e indirizzare lo svolgimento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale.
5. La Regione favorisce l'adeguamento tecnologico delle centrali operative e della strumentazione accessoria della polizia locale, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento operativo sul territorio, assicurando il raccordo telematico tra i comandi della polizia locale e degli stessi con la Regione.
Art. 16
 (Coordinamento regionale della polizia locale)
2. Per il coordinamento di cui al presente articolo, è istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale un elenco del personale operativo volontario, nonché delle dotazioni strumentali messe a disposizione da parte dei singoli enti, suddiviso per gli interventi di cui al comma 1 e per ambiti di specializzazione con particolare riferimento ai nuclei specialistici.
3. Il personale di polizia locale impiegato ai sensi del presente articolo opera alle dirette dipendenze del comandante o responsabile di polizia locale dell'ente competente per territorio secondo le direttive impartite dal sindaco o assessore delegato.
5. La Regione entro il 31 gennaio assegna d'ufficio e in unica soluzione al Comune capoluogo le risorse per il coordinamento e le attività di cui al comma 1.
6. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune capoluogo presenta una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.
7. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti le risorse, i criteri e le modalità con cui la Regione incentiva gli enti che mettono a disposizione proprio personale e strumentazioni.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 9, comma 6, lettera l), L. R. 16/2021
Art. 18
 (Gestione associata delle funzioni di polizia locale)
2. Nel caso di gestione associata mediante Comunità o Comunità di montagna di cui al comma 1, il Presidente svolge le funzioni di cui all'articolo 12, comma 4, nel territorio dei Comuni appartenenti alle Comunità stesse.
4. La gestione associata delle funzioni di polizia locale mediante convenzione è consentita esclusivamente tra Comuni contermini.
5. Nell'ambito del territorio della gestione associata è istituita una centrale operativa unica al fine di assicurare il coordinamento operativo e l'interoperabilità nella gestione delle funzioni di polizia locale.
Art. 20
 (Personale di polizia locale)
1. Il personale della polizia locale si suddivide nelle categorie previste dal contratto collettivo di lavoro. Al fine dell'attribuzione dei gradi, il personale non dirigenziale si suddivide in agenti, ispettori e commissari.
3. Qualora al comandante non sia già attribuito il grado più elevato nell'ambito del Corpo, al medesimo è comunque attribuito, per la durata dell'incarico, il grado pari a quello più elevato attribuito al personale del Corpo.
4. Il personale di polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
6. Il Corpo di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori più ampi, né essere posto alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.
Art. 25
 (Accesso ai ruoli)
1. L'accesso ai ruoli di agente, ispettore e commissario avviene mediante corso-concorso pubblico bandito a livello regionale dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Per l'accesso ai ruoli di ispettore e commissario l'Amministrazione regionale può prevedere una riserva, non superiore al trenta per cento dei posti messi a concorso, in favore rispettivamente degli agenti e degli ispettori in servizio presso le Amministrazioni comunali.
2. I candidati ammessi al corso-concorso per il ruolo di agente devono preventivamente sottoporsi ad una prova selettiva di cultura generale e psico-attitudinale finalizzata all'ammissione e partecipazione al concorso organizzato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera a).
3. I vincitori dei concorsi frequentano un corso di formazione di base per agenti o di qualificazione professionale se ispettori o commissari, anche a carattere residenziale, organizzato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b).
4. Coloro che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato, in possesso dei titoli richiesti nel bando, accedono direttamente al corso-concorso pubblico di cui al comma 1. I vincitori del concorso, prima di accedere al ruolo, frequentano un corso di aggiornamento da svolgersi ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera c).
5. Al fine di promuovere l'accesso omogeneo e qualificato ai ruoli di polizia locale, la Regione stabilisce con regolamento i criteri e le modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi e individua i requisiti fisici, psico-attitudinali e i titoli per l'ammissione e la partecipazione.
Art. 26
 (Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia)
1. La Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia cura le attività di formazione e aggiornamento professionale permanente degli operatori di polizia locale, avvalendosi del personale e dei mezzi della struttura regionale competente in materia di polizia locale.
3. Per la realizzazione delle attività formative la Scuola può avvalersi dei servizi forniti dal Centro servizi per le foreste e le attività della montagna - CeSFAM, sentita la direzione regionale competente in materia, del Nucleo Istruttori di Tiro del Corpo forestale regionale per la formazione e l'addestramento all'uso delle armi in dotazione, nonché della collaborazione delle Università regionali e di altre realtà formative e didattiche previa stipulazione di convenzioni.
4. Per la realizzazione delle attività formative le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono mettere a disposizione della Scuola proprio personale e proprie strutture. Le modalità della collaborazione e i relativi oneri sono definiti con convenzioni, ovvero tramite scambio di corrispondenza con l'amministrazione interessata, qualora la messa a disposizione di persone e strutture sia meramente occasionale.
5. La Scuola, d'intesa con le amministrazioni di appartenenza, promuove altresì la realizzazione di programmi di formazione integrata tra le Forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio regionale, il Corpo forestale regionale e la polizia locale.
6. La Giunta regionale provvede annualmente alla definizione dei contenuti generali del programma di formazione, fissando gli indirizzi per la realizzazione delle attività formative.
7. Il direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale è responsabile dell'attuazione del programma formativo.
8. La partecipazione alle attività formative è obbligatoria per tutto il personale di polizia locale. Il superamento delle relative prove finali costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera, secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva.
Art. 28
 (Comitato tecnico regionale per la polizia locale)
2. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale è nominato con decreto dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale e resta in carica per la durata della legislatura regionale; qualora il Consiglio delle autonomie locali non provveda alle designazioni entro trenta giorni dalla richiesta, l'assessore provvede direttamente alla nomina.
4. Una specifica seduta viene riservata annualmente alla partecipazione dei rappresentanti regionali delle Associazioni Professionali di Polizia Locale maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che ne facciano richiesta. In tale occasione i citati rappresentanti, nel massimo di due per ogni Associazione, di cui almeno uno prescelto tra il personale con grado di ispettore o agente, possono proporre all'ordine del giorno tematiche di particolare interesse sui temi di cui al comma 3.
5. La partecipazione alle riunioni e alle attività del Comitato da parte dei componenti è considerata attività di servizio. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti o loro delegati. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della struttura regionale competente in materia di polizia locale.