Legge regionale 08 aprile 2021, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.
Capo III
 Sicurezza partecipata
Art. 10
 (Volontari per la sicurezza)
1. Al fine di favorire il rispetto della legalità e migliorare la qualità della convivenza civile, la Regione promuove l’impiego delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, ivi comprese le associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine e alle Forze armate, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi da 40 a 44, della legge 94/2009 , dal decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2009 (Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94), e dalle altre leggi statali e regionali in materia.
2. La Regione individua nel 5 dicembre, Giornata internazionale del volontariato, la data per celebrare, a cura delle Amministrazioni locali, la "Giornata regionale dei Volontari per la Sicurezza", quale occasione per la valorizzazione e la promozione delle attività di cui al comma 1.
4. Il comandante del Corpo o responsabile del Servizio di polizia locale predispone giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attività, con i nomi dei volontari, i compiti e luoghi d'impiego, e lo tiene a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza per almeno un anno.
6. I volontari che superano i corsi formativi organizzati dagli enti locali sono iscritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, tenuto presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale. Con lo stesso regolamento di cui al comma 5 sono disciplinate le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco dei volontari per la sicurezza, nonché le procedure di iscrizione e le cause e modalità di cancellazione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 6, lettera h), L. R. 16/2021
2 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 6, lettera i), L. R. 16/2021
3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 9, comma 6, lettera j), L. R. 16/2021