Legge regionale 08 aprile 2021, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.
Capo II
 Sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza
Art. 5
 (Politiche integrate per la sicurezza)
Art. 6
 (Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata)
2. Gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, nel rispetto delle competenze dello Stato e degli enti locali, possono riguardare, tra l'altro:
a) la realizzazione di sistemi integrati di videosorveglianza e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e dei relativi collegamenti informatici attraverso l'interconnessione delle sale operative della polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato;
b) la realizzazione e l'adeguamento strutturale delle sedi e delle sale operative dei Corpi e dei Servizi di polizia locale;
c) l'attivazione e l'adeguamento dei sistemi informativi e tecnologici dei Corpi e dei Servizi di polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato, al fine di realizzare sistemi integrati che favoriscano l'interoperabilità e lo scambio informativo;
d) il potenziamento strumentale specialistico a favore dei Corpi di polizia locale;
e) gli interventi nell'ambito dei patti locali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), anche a sostegno delle Forze di polizia dello Stato presenti sul territorio regionale;
f) il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e strumentali in dotazione ai Corpi e ai Servizi di polizia locale e il potenziamento del parco veicolare dei Corpi e dei Servizi di polizia locale, dei collegamenti telefonici, radio, dei servizi informatici e telematici degli apparati di trasmissione;
g) l'attivazione di progetti sperimentali volti al miglioramento degli standard qualitativi dei Corpi di polizia locale e alla promozione della gestione associata delle funzioni di polizia locale;
h) la realizzazione di progetti obiettivo finalizzati al miglioramento dei servizi di controllo della circolazione stradale;
i) la realizzazione di progetti di educazione e prevenzione in ambito di sicurezza stradale;
j) lo sviluppo di progetti di prevenzione ambientale e rigenerazione urbana volti a favorire condizioni di maggiore sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici;
k) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale;
l) lo sviluppo della collaborazione con i soggetti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11;
m) la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della sicurezza partecipata, alla diffusione della cultura della legalità, della coscienza civile e della cittadinanza responsabile per combattere la criminalità;
n) l'individuazione di risorse, criteri e modalità per le finalità di cui all'articolo 16, comma 7;
o) l'integrazione delle politiche di sicurezza con le altre politiche di competenza regionale, al fine di migliorarne l'efficacia.
Art. 8
 (Collaborazione con soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria)
1. La Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, sostiene la collaborazione tra la polizia locale e gli operatori della sicurezza sussidiaria.
2. La Regione, nel rispetto della normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi:
a) del personale degli istituti di vigilanza privata, per la salvaguardia di beni e lo svolgimento dei servizi previsti dall’ articolo 256 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e dal decreto del Ministro dell’interno 1 dicembre 2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256 bis e 257 bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti);
b) degli addetti di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), attraverso intese con i gestori di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, volte a incrementarne l'impiego.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 6, lettera a), L. R. 16/2021
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 6, lettera b), L. R. 16/2021
3 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 9, comma 6, lettera c), L. R. 16/2021
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 6, lettera d), L. R. 16/2021
5 Comma 4 abrogato da art. 9, comma 6, lettera e), L. R. 16/2021
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 6, lettera f), L. R. 16/2021