Legge regionale 08 aprile 2021, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.
TITOLO II
 POLITICHE DELLA SICUREZZA
Capo I
 Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza
Art. 3
 (Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza)
1. È operante, presso la direzione regionale competente in materia di sicurezza, l'Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza, di seguito denominato Osservatorio, con l'obiettivo di fornire, periodicamente, un supporto conoscitivo delle condizioni di sicurezza presenti in Friuli Venezia Giulia, quale strumento di sostegno per la progettazione e l'attuazione delle politiche di promozione di più alti livelli di sicurezza da parte della Regione e degli enti locali.
3. L'Osservatorio svolge la propria attività in collaborazione con l'Osservatorio regionale antimafia di cui alla legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità).
Capo II
 Sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza
Art. 5
 (Politiche integrate per la sicurezza)
Art. 6
 (Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata)
2. Gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, nel rispetto delle competenze dello Stato e degli enti locali, possono riguardare, tra l'altro:
a) la realizzazione di sistemi integrati di videosorveglianza e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e dei relativi collegamenti informatici attraverso l'interconnessione delle sale operative della polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato;
b) la realizzazione e l'adeguamento strutturale delle sedi e delle sale operative dei Corpi e dei Servizi di polizia locale;
c) l'attivazione e l'adeguamento dei sistemi informativi e tecnologici dei Corpi e dei Servizi di polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato, al fine di realizzare sistemi integrati che favoriscano l'interoperabilità e lo scambio informativo;
d) il potenziamento strumentale specialistico a favore dei Corpi di polizia locale;
e) gli interventi nell'ambito dei patti locali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), anche a sostegno delle Forze di polizia dello Stato presenti sul territorio regionale;
f) il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e strumentali in dotazione ai Corpi e ai Servizi di polizia locale e il potenziamento del parco veicolare dei Corpi e dei Servizi di polizia locale, dei collegamenti telefonici, radio, dei servizi informatici e telematici degli apparati di trasmissione;
g) l'attivazione di progetti sperimentali volti al miglioramento degli standard qualitativi dei Corpi di polizia locale e alla promozione della gestione associata delle funzioni di polizia locale;
h) la realizzazione di progetti obiettivo finalizzati al miglioramento dei servizi di controllo della circolazione stradale;
i) la realizzazione di progetti di educazione e prevenzione in ambito di sicurezza stradale;
j) lo sviluppo di progetti di prevenzione ambientale e rigenerazione urbana volti a favorire condizioni di maggiore sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici;
k) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale;
l) lo sviluppo della collaborazione con i soggetti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11;
m) la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della sicurezza partecipata, alla diffusione della cultura della legalità, della coscienza civile e della cittadinanza responsabile per combattere la criminalità;
n) l'individuazione di risorse, criteri e modalità per le finalità di cui all'articolo 16, comma 7;
o) l'integrazione delle politiche di sicurezza con le altre politiche di competenza regionale, al fine di migliorarne l'efficacia.
Art. 8
 (Collaborazione con soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria)
1. La Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, sostiene la collaborazione tra la polizia locale e gli operatori della sicurezza sussidiaria.
2. La Regione, nel rispetto della normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi:
a) del personale degli istituti di vigilanza privata, per la salvaguardia di beni e lo svolgimento dei servizi previsti dall’ articolo 256 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e dal decreto del Ministro dell’interno 1 dicembre 2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256 bis e 257 bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti);
b) degli addetti di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), attraverso intese con i gestori di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, volte a incrementarne l'impiego.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 6, lettera a), L. R. 16/2021
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 6, lettera b), L. R. 16/2021
3 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 9, comma 6, lettera c), L. R. 16/2021
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 6, lettera d), L. R. 16/2021
5 Comma 4 abrogato da art. 9, comma 6, lettera e), L. R. 16/2021
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 6, lettera f), L. R. 16/2021
Capo III
 Sicurezza partecipata
Art. 10
 (Volontari per la sicurezza)
1. Al fine di favorire il rispetto della legalità e migliorare la qualità della convivenza civile, la Regione promuove l’impiego delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, ivi comprese le associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine e alle Forze armate, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi da 40 a 44, della legge 94/2009 , dal decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2009 (Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94), e dalle altre leggi statali e regionali in materia.
2. La Regione individua nel 5 dicembre, Giornata internazionale del volontariato, la data per celebrare, a cura delle Amministrazioni locali, la "Giornata regionale dei Volontari per la Sicurezza", quale occasione per la valorizzazione e la promozione delle attività di cui al comma 1.
4. Il comandante del Corpo o responsabile del Servizio di polizia locale predispone giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attività, con i nomi dei volontari, i compiti e luoghi d'impiego, e lo tiene a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza per almeno un anno.
6. I volontari che superano i corsi formativi organizzati dagli enti locali sono iscritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, tenuto presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale. Con lo stesso regolamento di cui al comma 5 sono disciplinate le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco dei volontari per la sicurezza, nonché le procedure di iscrizione e le cause e modalità di cancellazione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 6, lettera h), L. R. 16/2021
2 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 6, lettera i), L. R. 16/2021
3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 9, comma 6, lettera j), L. R. 16/2021