Art. 9
(Soggetti della sicurezza partecipata)
1. La Regione riconosce il ruolo delle comunitą locali per la sicurezza del territorio e a tal fine sostiene nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere k) e l), iniziative di partecipazione realizzate tramite i volontari per la sicurezza di cui all'articolo 10, i gruppi di vicinato e i gruppi di cittadinanza attiva comunque denominati di cui all'articolo 11, con l'obiettivo di promuovere il rispetto della legalitą e l'educazione civica.
2. In nessun caso dette attivitą possono essere realizzate in sostituzione dei compiti e delle potestą delle Forze di polizia statali e dell’attivitą di vigilanza o presidio di competenza della polizia locale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 6, lettera g), L. R. 16/2021