Art. 31
(Regolamenti)
1.
Al fine di garantire la sicurezza del personale di polizia locale, la funzionalità e l'omogeneità del servizio su tutto il territorio regionale, sono determinati con regolamento:
a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;
b) le caratteristiche delle divise con gli elementi identificativi dell'ente di appartenenza e con lo stemma della Regione, nonché le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale;
c) i gradi, i criteri di attribuzione degli stessi e le caratteristiche dei distintivi di grado.
2. La scheda tecnica, la rappresentazione grafica e l'immagine esemplificativa dei capi d'abbigliamento delle divise del personale di polizia locale, nonché la rappresentazione grafica delle decorazioni concesse per le benemerenze e dei distintivi di specialità sono definite con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, su proposta del Comitato tecnico della polizia locale.