Art. 27
(Area contrattuale della polizia locale)
1. In forza delle peculiaritā di funzioni e compiti svolti dal personale della polizia locale, tramite appositi accordi tra le Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, č riconosciuta una specifica area contrattuale denominata <<Area della polizia locale>> nell’ambito del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.
2.
Nell'area contrattuale di cui al comma 1 sono definite:
a) la posizione giuridica e la declaratoria delle funzioni per ciascuna categoria di cui all'articolo 20, comma 1;
b) l'articolazione in posizioni economiche all'interno di ciascuna categoria.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 6, lettera n), L. R. 16/2021