Legge regionale 08 aprile 2021, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.
Art. 25
 (Accesso ai ruoli)
1. L'accesso ai ruoli di agente, ispettore e commissario avviene mediante corso-concorso pubblico bandito a livello regionale dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Per l'accesso ai ruoli di ispettore e commissario l'Amministrazione regionale può prevedere una riserva, non superiore al trenta per cento dei posti messi a concorso, in favore rispettivamente degli agenti e degli ispettori in servizio presso le Amministrazioni comunali.
2. I candidati ammessi al corso-concorso per il ruolo di agente devono preventivamente sottoporsi ad una prova selettiva di cultura generale e psico-attitudinale finalizzata all'ammissione e partecipazione al concorso organizzato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera a).
3. I vincitori dei concorsi frequentano un corso di formazione di base per agenti o di qualificazione professionale se ispettori o commissari, anche a carattere residenziale, organizzato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b).
4. Coloro che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato, in possesso dei titoli richiesti nel bando, accedono direttamente al corso-concorso pubblico di cui al comma 1. I vincitori del concorso, prima di accedere al ruolo, frequentano un corso di aggiornamento da svolgersi ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera c).
5. Al fine di promuovere l'accesso omogeneo e qualificato ai ruoli di polizia locale, la Regione stabilisce con regolamento i criteri e le modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi e individua i requisiti fisici, psico-attitudinali e i titoli per l'ammissione e la partecipazione.