Art. 24
(Armamento e strumenti di autotutela)
1. Il personale di polizia locale è dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale.
2. Il personale di polizia locale può, altresì, essere dotato di strumenti di autotutela, individuati con regolamento regionale, la cui adozione è prevista nel regolamento del Corpo di polizia locale. L'addestramento, l'assegnazione in uso e le modalità di impiego degli strumenti di autotutela sono demandati al comandante del Corpo di polizia locale.
3. Qualora nel regolamento del Corpo di polizia locale di cui al comma 2 non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei compiti per i quali il personale di polizia locale espleta servizio con strumenti di autotutela, essa si intende prevista per i servizi di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza.