Legge regionale 08 aprile 2021, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.
Art. 2
 (Politiche regionali)
1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, la Regione:
a) promuove l'integrazione tra gli interventi regionali e gli interventi degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali;
b) sostiene la conoscenza, lo scambio di informazioni e la massima divulgazione sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e repressione dei reati;
c) promuove l'istituzione dei Corpi di polizia locale, ne sostiene l'attività operativa e ne favorisce il coordinamento, al fine di rendere uniforme il servizio sul territorio, garantendo altresì la formazione permanente e la tutela degli operatori;
d) compie attività di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati relativi all'organizzazione dei Corpi e dei Servizi di polizia locale e allo svolgimento delle relative funzioni;
e) favorisce l'integrazione e la condivisione delle banche dati a disposizione della Regione e degli enti locali mediante lo sviluppo di servizi per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa;
f) promuove forme di coordinamento regionale per la gestione di situazioni di emergenza sul piano della sicurezza;
g) promuove l'applicazione di tecnologie finalizzate al coordinamento, alla collaborazione e alla comunicazione tra la polizia locale e tra questa e le Forze dell'ordine presenti sul territorio regionale;
h) promuove lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere.