Art. 19
(Servizi per conto di terzi)
1. Gli enti locali, per eventi riconducibili ad attivitą imprenditoriali, comunque afferenti al pubblico interesse, possono prevedere l'utilizzo, straordinario o esclusivo oltre il normale impiego istituzionale, di personale e mezzi della polizia locale, per attivitą conformi all'articolo 12.
2. Per le suddette attivitą, da svolgersi a domanda, gli enti locali definiscono specifiche tariffe e possono esentare dal pagamento le attivitą richieste da enti pubblici.