1.
La Regione può dotare i Comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi, in misura non inferiore al 60 per cento della spesa, anche sulle spese già sostenute, finalizzati all'acquisto, installazione, potenziamento e attivazione di sistemi di sicurezza presso:
a) immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno cinque anni in via continuativa nella Regione Friuli Venezia Giulia;
b) condomini per le parti comuni;
c) immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale;
d) immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali;
e) edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali.
2. Con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso al finanziamento, i criteri e le modalità di riparto, concessione e gestione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e i termini e le modalità per la rendicontazione, ai sensi dell'
articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).