1.
Al fine di realizzare un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, mediante azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza e al miglioramento della qualitą della vita nelle cittą e nel territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle competenze di tutti i soggetti coinvolti, promuove e sostiene:
a) gli accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana, ai sensi della normativa statale;
c) accordi con organi e autoritą di pubblica sicurezza, organi decentrati dello Stato, enti pubblici ed enti locali in materia di sicurezza delle cittą e del territorio regionale volti a favorire la conoscenza e lo scambio di informazioni e ad assicurare la gestione integrata del territorio e il raccordo delle attivitą tra i soggetti pubblici competenti nello svolgimento delle azioni in tema di sicurezza, nel rispetto della normativa statale;
d) le iniziative di rilievo regionale in materia di sicurezza e di promozione della legalitą;
e) le iniziative da parte degli enti locali finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza;
f) le iniziative per la diffusione della sicurezza partecipata quale modello condiviso di tutela della vita civile e risposta organizzata all'insicurezza attraverso azioni sinergiche tra istituzioni pubbliche, associazioni, formazioni sociali ed economiche presenti nel territorio.