2.
Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, l'Osservatorio può avvalersi di:
a) personale della direzione regionale competente in materia di sicurezza;
b) dirigenti regionali con riferimento alle materie di rispettiva competenza;
c) Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza;
d) rappresentanti dei Corpi e dei Servizi di polizia locale;
e) rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore;
f) rappresentanti di associazioni di volontariato e solidarietà maggiormente rappresentative a livello nazionale;