Art. 33
(Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale)
1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio, nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi disciplinanti la materia.
2. Le somme ricevute ai sensi del presente articolo sono restituite senza interessi entro cinque anni dall'erogazione.
3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.