Art. 30
(Banca dati regionale delle polizie locali)
1. È istituita e gestita presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale la banca dati regionale delle polizie locali.
2. I Corpi e i Servizi di polizia locale aggiornano sistematicamente la struttura regionale competente in materia in merito alle attività svolte, nonché in merito ai dati e alle informazioni inerenti alla propria struttura.