Legge regionale 08 aprile 2021, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.
Art. 29
 (Giornata della polizia locale)
2. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 28, in relazione alle candidature presentate annualmente dai Comuni della Regione, individua la sede della manifestazione e ne cura l'organizzazione.
3. In occasione della manifestazione sono consegnate benemerenze regionali agli operatori ovvero ai Corpi o Servizi di polizia locale che nel corso dell'anno precedente si sono particolarmente distinti nell'attività di servizio.
4. Le benemerenze consistono nell'encomio solenne e in quello semplice del Presidente della Regione e sono conferite con decreto dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale.
5. La Regione concede contributi per la realizzazione della manifestazione regionale al Comune individuato secondo le modalità previste al comma 2.
6. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 5.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 170, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 170, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024