Art. 22
(Elenco dei comandanti e responsabili di polizia locale)
1. Č istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale l'elenco dei comandanti e responsabili di polizia locale che abbiano maturato almeno due anni di anzianitą nel ruolo, con indicazione del percorso formativo e professionale di ciascuno.
2. Gli enti locali possono servirsi dell'elenco di cui al comma 1 per l'individuazione di soggetti in possesso delle professionalitą utili allo svolgimento delle attivitą di comando presso le proprie strutture di polizia locale.
3. L'elenco č adottato e aggiornato periodicamente con provvedimento del direttore della struttura competente di cui al comma 1, su istanza dei comandanti e responsabili interessati presentata alla medesima struttura e corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1.