Art. 21
(Comandante del Corpo di polizia locale)
1. Il comando del Corpo è affidato, anche in via temporanea, a personale di comprovata professionalità, appartenente alla polizia locale e con esperienza maturata all’interno della stessa, con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura e alla sua complessità. Nel caso di incarico dirigenziale, fermi restando i requisiti di esperienza maturata, il comando del Corpo può essere affidato anche a personale appartenente alle Forze di polizia di cui all’
articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza).
2. Il comando del Corpo è conferito a chi è inquadrato nella categoria superiore fra il personale appartenente alla rispettiva amministrazione.
3. Il comandante del Corpo di polizia locale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa, cura l'impiego tecnico-operativo e la formazione del personale, nonché l'attuazione delle direttive ricevute ai sensi dell'articolo 12, comma 4.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 6, lettera m), L. R. 16/2021