Legge regionale 30 marzo 2021, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 02/04/2021

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale” e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea.
Art. 10
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2 quater, della legge regionale 14/2015, come aggiunto dall'articolo 5, comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma 1, della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma 3, della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma 3, della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma 4, della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 3.360.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma 4, della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 2.567.300,77 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno a 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, relativamente al POR FSE, è autorizzata la spesa complessiva di 11.980.700 euro per gli anni dal 2022 al 2029, suddivisa in ragione di 665.594,44 euro per l'anno 2022, 1.331.188,89 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e di 3.327.972,22 euro per l'anno 2029 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 4 (Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, relativamente al POR FESR, è autorizzata la spesa complessiva di 11.980.700 euro per gli anni dal 2022 al 2029, suddivisa in ragione di 665.594,44 euro per l'anno 2022, 1.331.188,89 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e di 3.327.972,22 euro per l'anno 2029 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede per gli anni dal 2022 al 2029 mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede per gli anni dal 2022 al 2029 mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 8 e 9 per le annualità successive al 2023 faranno carico alle corrispondenti Missioni e Programmi dei bilanci per gli anni medesimi.
19. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.