Legge regionale 30 marzo 2021, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 02/04/2021

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale” e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea.
Art. 2
 (Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015)
2.
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015 le parole: <<nonché degli interventi di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), previsti dal Programma d'Azione Coesione 2014-2020 di cui al punto 2 "Programmi di Azione e Coesione" della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015, n. 10 (Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 242, della legge 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20),>> sono soppresse.

Art. 5
 (Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 14/2015)
2.
Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2015 le parole: <<di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),>> sono soppresse.

Art. 7
 (Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 14/2015)
1.
Dopo l'articolo 7 della legge regionale 14/2015 è inserito il seguente:
<<Art. 7 bis
 (Assegnazione di fondi regionali aggiuntivi)
1. Al fine di garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate al Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 2021-2027 e per accelerare la sua realizzazione nelle prime annualità, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 7 milioni di euro destinate alla costituzione di un parco progetti da rendicontare nell'ambito del medesimo programma.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono altresì essere utilizzate per sostenere le spese di progettazione inerenti gli interventi previsti nell'ambito del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" FESR per il periodo 2021-2027.
3. Al fine di consentire un tempestivo avvio del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziato dal Fondo sociale europeo per il periodo 2021-2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 7 milioni di euro destinate all'attivazione di nuovi programmi specifici da rendicontare nell'ambito del medesimo programma.
4. Al fine di garantire un volano finanziario per accelerare la spesa e il pieno utilizzo delle eventuali ulteriori risorse comunitarie che potrebbero essere assegnate con lo strumento React EU ai programmi operativi regionali obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 5.927.300,77 euro di cui 3.360.000 euro per il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal FESR e 2.567.300,77 euro per il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal FSE, destinate alla costituzione di un parco progetti da rendicontare nell'ambito dei medesimi programmi o, in alternativa, sui Programmi regionali obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo 2021-2027 con la medesima ripartizione.
5. Nelle more dell'approvazione delle disposizioni regolamentari comunitarie in materia di politica di coesione per la programmazione 2021-2027 comprensiva degli strumenti previsti da Next Generation EU, le risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono utilizzate con le modalità previste nella programmazione dei Fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea 2014-2020.>>.

Art. 10
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2 quater, della legge regionale 14/2015, come aggiunto dall'articolo 5, comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma 1, della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma 3, della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma 3, della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma 4, della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 3.360.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma 4, della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 2.567.300,77 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno a 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, relativamente al POR FSE, è autorizzata la spesa complessiva di 11.980.700 euro per gli anni dal 2022 al 2029, suddivisa in ragione di 665.594,44 euro per l'anno 2022, 1.331.188,89 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e di 3.327.972,22 euro per l'anno 2029 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 4 (Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, relativamente al POR FESR, è autorizzata la spesa complessiva di 11.980.700 euro per gli anni dal 2022 al 2029, suddivisa in ragione di 665.594,44 euro per l'anno 2022, 1.331.188,89 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e di 3.327.972,22 euro per l'anno 2029 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede per gli anni dal 2022 al 2029 mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede per gli anni dal 2022 al 2029 mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 8 e 9 per le annualità successive al 2023 faranno carico alle corrispondenti Missioni e Programmi dei bilanci per gli anni medesimi.
19. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.